10. BREVE «DECET SERAPHICAM RELIGIONEM» DI GREGORIO XIV

PARTE PRIMA SEZIONE PRIMA

EDIZIONE DEI DOCUMENTI PONTIFICI

Traduzione e note di
RENATO GASTALDI
e
COSTANZO CARGNONI

I FRATI CAPPUCCINI. Documenti e Testimonianze del Primo Secolo. A cura di COSTANZO CARGNONI. Roma 1982, 130-133.

10. BREVE «DECET SERAPHICAM RELIGIONEM» DI GREGORIO XIV

Roma, 1 giugno 1591. – Affinché i frati non vengano disturbati e impediti nella loro vita di orazione, contemplazione e solitudine, si proibisce loro di confessare i laici e i chierici secolari, annullando qualsiasi licenza fino allora concessa; sarà invalido quanto venisse intentato in contrario a chiunque e mediante qual siasi autorità.

Fonte: AGO, QA 230, n. 400, originale e copia. Cf. AC II, 953; BC I, 44s.

69 Gregorio XIV papa. A perpetuo ricordo del fatto.

1. È conveniente che la religione serafica dell’Ordine dei frati minori di san Francesco offra al Signore un servizio libero, e si sottragga, quanto più è possibile, ai contatti con le persone del secolo, affinché, rimossi gli ostacoli, dal basso livello dell’attività umana possa ascendere alla vetta della contemplazione, dove più facilmente può adorare Dio in spirito e verità.[1] La preghiera, infatti, attraverso la solitudine, si svolge con più calma nell’animo e mediante la meditazione si eleva più in alto, in modo che quanto la fede crede, la speranza e la carità implorano con maggiore efficacia; l’anima spirituale poi, elevata in cielo quasi da due ali,[2] si unisce più strettamente a Dio in modo tale da pregustare, in certo senso, un inizio della beatitudine celeste.

70 2. Perciò noi, affinché l’inopportuna responsabilità circa i negozi del mondo non impediscano la parte migliore che i diletti figli, frati della congregazione detta dei cappuccini dell’Ordine dei minori hanno scelto,[3] né procuri distrazione la cura di attività mondane, volendo provvedere, in virtù della nostra pastorale sollecitudine, alla conferma di detto Ordine, come pure della sua norma costituzionale,[4] stabiliamo e decretiamo, con motu proprio e certa scienza, nella pienezza della potestà apostolica, con questa nostra costituzione valida in perpetuo, che nessun religioso dell’Ordine predetto, possa, d’ora in poi, o debba occuparsi delle confessioni dei laici di entrambi i sessi e dei chierici secolari, qualunque sia la loro dignità, preeminenza, autorità o potere, né ascoltare le loro confessioni, quand’anche avesse ottenuto l’autorizzazione, fino a questo momento, a fare ciò dai superiori dell’Ordine, o dal cardinale protettore o anche da noi in qualsiasi modo e sotto qualunque forma verbale, o dalla stessa Sede Apostolica; cosa che, con l’autorità delle presenti lettere revochiamo, invalidiamo e annulliamo.

71 3. Disponiamo inoltre che sia invalido e senza valore quanto potesse venire intentato in contrario sopra ciò da parte di chiunque, mediante qualsiasi autorità, deliberatamente o per ignoranza. Non sono di ostacolo costituzioni e ordinazioni apostoliche e qualsiasi altra cosa contraria.

4. Disponiamo che alle riproduzioni delle presenti lettere, anche a stampa, sottoscritte per mano di qualsiasi pubblico notaio e munite del sigillo di una persona costituita in una dignità ecclesiastica, si presti la stessa fede che spetta alle presenti medesime.

Dato a Roma, sul colle del Quirinale, sotto l’anello del Pescatore, il 1° giugno 1591, nell’anno primo del nostro pontificato.


GREGORIUS PP. XIV

Ad perpetuam rei memoriam.

1. Decet seraphicam religionem sancti Francisci Ordinis fratrum minorum liberum Domino famulatum exhibere et a saecularium, quantum fieri potest, conversatione seiungi, ut ab humili humanae actionis quasi solo ad arcem contemplationis, remotis impedimentis, ascendat, ubi in spiritu et veritate facilius Dominum adoret. Oratio enim, per solitudinem, quietius concipitur et, per meditationem, altius extollitur, et ita, quod fides credit, spes et caritas tutius orat. Spiritualis vero anima duabus quasi alis in caelum elata, ita etiam Deo arctius coniungitur e caelestis beatitudinis specimen in hac carne quodammodo degustat.

2. Nos igitur, ne optimam partem, quam dilecti filii fratres congregationis capuccinorum Ordinis minorum nuncupatorum elegerunt, importuna saecularium rerum administratio impediat, aut mundanarum occupationum cura distrahat, providere pro nostra pastorali sollicitudine satagentes, ad dicti Ordinis etiam constitutionem, confirmationem motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ha nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et decernimus, nullum posthac Ordinis praefati religiosum posse vel debere in laicorum utriusque sexus et clericorum saecularium quacumque dignitate et praeeminentia, atque auctoritate et facultate suffulti sint, confessionibus occupari, vel confessiones eorum audire, etiamsi ad id faciendum a superioribus Ordinis, aut protectore, aut etiam a nobis et ab ipsa Apostolica Sede quomodolibet, et sub quacumque verborum forma licentias hactenus obtinuerint, quas, auctoritate praesentium revocamus, cassamus et annullamus.

3. Decernentes nihilominus irritum et inane quicquid secus super his a quocumque quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

4. Volumus autem ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitute munitis, eadem quae presentibus ipsis adhiberetur, fides adhibeatur.

Datum Romae in monte Quirinali, sub anulo Piscatoris, die prima Juni MDLXXXXI, pontificatus nostri anno primo.

  1. Reminiscenza di Gv 4,23-24.
  2. Le due ali, qui, sono la solitudine e la meditazione.
  3. Non poteva esprimersi meglio l’opzione contemplativa del carisma apostolico dei cappuccini, come era allora concepita nel modulo di Maria di Betania che optimam partem elegit: cf. Lc 10,42.
  4. Tradotto così per rendere chiaro il senso, trattandosi non della conferma del le costituzioni dell’Ordine, come potrebbe far supporre l’errata trascrizione del BC (che legge: etiam constitutionum), ma piuttosto della conferma dell’antica costituzione dell’Ordine che proibiva di confessare i secolari, come spiega il Boverio: «supplicatum fuit ut antiqua Ordinis constitutio, qua fratribus a saecularium confessionibus excipiendis cavendum praescribitur, immota apostolico praecepto stabiliatur» (AC II, 462).