Declarazioni circa il vestire dei cappuccini

PARTE PRIMA

ISPIRAZIONE E ISTITUZIONE

SEZIONE TERZA

PRIMI COMMENTI CAPPUCCINI ALLA REGOLA FRANCESCANA

(Inizio sec. XVI – 1614)

IV

BERNARDINO D’ASTI

DECLARAZIONI CIRCA IL VESTIRE DEI CAPPUCCINI

(PRIMA METÀ SEC. XVI)

BREVE INTRODUZIONE

di

COSTANZO CARGNONI

I FRATI CAPPUCCINI. Documenti e Testimonianze del Primo Secolo. A cura di COSTANZO CARGNONI. Roma 1982, 747-751.

4 DICHIARAZIONE CIRCA IL VESTIRE DEI CAPPUCCINI

Questo testo ci riporta al periodo eroico dell’Ordine quando il fervore mistico proprio degli iniziatori della riforma cappuccina ravvivava lo zelo di un’osservanza letterale della Regola. Bernardino d’Asti offre qui un saggio di come egli, come riformatore, leggeva e interpretava la Regola, sempre allo scopo di puntualizzare nel modo più preciso l’intenzione di san Francesco, rivelata non solo dalla Regola, ma dai detti e fatti della sua stessa vita e di quella dei suoi primi compagni.

È commovente l’accenno autobiografico che ricorda i faticosi viaggi a piedi che egli, come vicario generale della nascente riforma, dovette intraprendere per visitare i frati delle varie province italiane, equipaggiato il minimo necessario.

Ma il fuoco dell’amor di Dio che covava nel suo cuore contemplativo lo difese sempre, come il beato Egidio, dal freddo e dal gelo e riscalda anche la nostra freddezza.

Fonte: Messina, APC: Declarationi del P. fra Bernardino d’Asti circa il vestire, in [Giovanni Pili da Fano], Dialogo de la salute [emendato], ff. 105r-106r. – Cod. cart., acefalo, sec. XVI, senza segnatura, numerato per fogli recentemente, di una sola mano, 27/30 righe al foglio, 15 x 11 cm., 106 ff. Questo testo corrisponde sostanzialmente a quello riportato da Mattia da Salò (MHOC VI, 32-34) e da Paolo da Foligno (MHOC VII, 361-64) e anche alla copia conservata in AGO, EA.


JESUS MARIA FRANCISCUS

1. [Introduzione]
705 Alla conservazione della grazia gratum faciente, gl’è necessaria la integra observanzia delli precepti naturali, divini ed ecclesiastici, e a noi frati capuccini etiam si è di più necessaria la integra osservanzia di tutta la promessa Regola, e specialmente della santissima povertà. E perché molti frati desiderosi desiderano d’osservare integramente quanto hanno promesso, e sapere come s’intende il precepto della Regola circa il vestire, pertanto dico quanto me pare, sempre sottomettendomi alla benigna correzione delli sommi pontefici e de tutti [i] catolici prelati.

2. [Pecca gravemente il frate che senza vera necessità porta piú di due tonache]
706 In primis dico ch’il frate capuccino portando piú de due toniche pecca mortalmente.

Clemente quinto espressamente dice:[1] Secondo la Regola predecta, concedendo due tuniche proibisce il portar con quelle ogni altro vestimento, perché altramente invano assignarebbe quelle, e si potrebbe portare il gippone o saione e mantello, senza vera necessità.

La predecta Regola concedendo due tuniche concede implicite, ideo magis una sola tunica e un mantello, il quale è manco di una tunica.

Il frate capuccino portando due tuniche simplice o foderate, senz’altro vestimento e senz’altra peccia, observa integramente il precepto del vestire.

Il frate capuccino, portando l’abito e il mantello simplice o foderati sen’altra tunica, piú perfectamente e securamenti observa il dicto precepto.

Quelli frati capuccini li quali portano due tuniche, pochi sonno che non facciano alcuna volta contra la Regula, perché portano il mantello in casa, o vero in viaggio quando non piove, o vero per un puoco di frido.

3. [Le vere necessità per portare tre panni]
707 Quale siano le vere necessità per posser portare tre panni, cioè due tuniche e il mantello, sonno queste:

La prima, quando piove essendo li frati in viaggio.

La seconda, quando il frate ave provato[2] a portar due tuniche foderate, e non può stare sano riempendosi di doglia o infirmità, e altramenti ancora per patir troppo freddo, o vero non può stare all’officio e all’orazione, e non può far l’altri esercisi spirituali e della comunità.

La terza necessità si è, secondo alcuni, quando li frati caminano per paesi d’excessivo frido; ma contra questo l’experienzia da me è stata experimentata e dalli miei compagni, con li quali sonno andato diece invernate vel circa,[3] e siamo passati per paesi d’excessivo freddo, per monti asperissimi, colmi, piaggie e boschi, per neve e giaccio, sempre tutti con l’abito suolo e con il mantello; e però ho ditto di sopra che piú securamenti s’osserva la purità della Regola portando il mantello con l’abito suolo, perché in casa, in viaggio o in camino e per qualsivoglia freddo o pioggia, neve o giaccio, sempre se trova con doi panni.

4. [L’uso del mantello]
708 Che il mantello sia licito al frate capuccino se prova, primo per le scripture, che è: nella « Legenda di tre compagni » se ritrova come santo Francesco e li suoi compagni portavano li mantelli con l’abito senz’altra tunica. Item nella medesima si lege che il nostro Signore lesu Cristo apparendo a santo Francesco, li disse che tutto il tempo della sua vita, come corriero leggiero, aveva caminato con una suola tonica e un vil mantello.[4]

Secondo, se prova e se trova per le pitture antique, e io ho visto a san Francesco antiquamente depinto con il mantello.

Terzo, se prova per il mantello di san Francesco, quale si serva per reliquie nella città di Zevole e s’è in gran reverenzia appresso il populo e io molte volte l’ho avuto in mano e portatolo per quella città.[5]

Ma il pietoso Signore volse ponere nella Regola la seconda tunica come piú utile al corpo, accioché li frati debboli o molto freddosi Il con secura conscienzia potessero portare due tuniche. Il che non sarebbe securo se nella Regola in luoco della secunda tunica avesse posto il mantello.

5. [L’intenzione di san Francesco]
709 E l’intenzione della Regula e di santo Francesco si è che li suoi frati veri non portino piú de doi panni; etiam testificò l’auctore delle Conformità, il quale nella conformità XVI dice queste parole: Execrabatur beatus Franciscus fratres triplicibus indutos. Non so che vocabolo possa dare o ponere: non si è licito execrare ad alcuno, se non per il peccato mortale, e nel medesme loco dice: Nolebat beatus Franciscus fratres suos habere plusquam duas tunichas, quas tantum pecciis sustulere.[6] Quelli frati li quali portano l’abito con il mantello, non portano piú delle due tuniche, ma più presto manco.

6. [Non è proibito foderare gli abiti]
710 Per le prefate parole assai s’è manifesto alli veri frati di santo Francesco che non è licito portar tre panni, e che è licito portar doe foderate. La Regula nostra non proibisce per modo alcuno di foderare, e questo non è piú convenienti a’ poveri che a ricchi e, come dice Ugone, la veste foderata non è piú che ona veste, ma non se deva ponere piú che una fodera per panno, e s’è piú conveniente non foderare le tuniche nove con panno novo, excepto in caso di necessità, quando la tunica fosse di panno molto sottile e lento.[7]

7. [Esempio di frate Egidio, compagno di san Francesco]
711 Non dovemo curarsi di quelli che se rideno de noi, perché li medesmi se rideno ancora de molti cose delli quali doverrano piangere. E non è maraviglia, perché andando il beato Egidio scalzo con l’abito suolo a l’eremitorio e scontrandolo un cert’omo, ebbe da dire che s’esso potesse intrare subbito in paradiso non anderia in quello modo che andava il beato Egidio, il quale fu terzo compagno de santo Francesco. Alle quale parole l’oste antiquo avendone invidia di tanta asperità, mandò tanto freddo sopra il beato Egidio che quasi moreva di freddo. Ma revoltando la mente a Cristo e considerando come il Creatore del mondo andava nudo e scalzo, subbito fu rescaldato, e laudò l’Altissimo il quale con il suo fuoco cossí subbito l’aveva rescaldato e consolato.[8]

Laus Deo optimo maximoque. Amen.

  1. Cf. Clemente V, Exivi de paradiso, in BC VI, 855.
  2. È il criterio già suggerito dalle ordinazioni di Albacina, Cf. Alb. nn. 14-15 e specialmente 20 e 23 (nn. 95-96, 101, 103), e applicato particolarmente durante l’anno del noviziato per tutte le austerità dell’Ordine.
  3. Commovente testimonianza autobiografica. Come vicario generale Bernardino d’Asti per circa dieci anni, dal 1536 al 1538 e poi dal 1546 al 1552, andò a visitare le varie province sempre a piedi.
  4. È ricavato dalla Hist. 7 trib. e dall’Expositio di A. Clareno. Vedi alle note 86-87 del commento della Regola dal titolo: L’amore evangelico (n. 481). 5
  5. Ossia Tivoli, nella chiesa di S. Maria Maggiore dove ancora si conserva questo mantello.
  6. Conf. V, 104.
  7. Ugo di Digne, Expositio, in Spec. Minorum, pars III, f. 36г.
  8. Cf. Conf. IV, 207. – Questo episodio del b. Egidio non è riportato nella trascrizione di Mario da Mercato Saraceno (MHOC I, 251-54) e nella versione latina fatta da Zaccaria Boverio (AC I, an. 1550, n. IV-XII, p. 426-28).